Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27548/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for cocaine trafficking conviction due to lack of new facts and flawed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27548/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility regarding cocaine trafficking, arguing for a different factual interpretation of the evidence. The court rejected this, noting that the appellate court's reasoning was sound based on the trial record and that the cassation court cannot re-evaluate facts or grant a more favorable reading.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment for the appellate court's reasoning, and appeals based on the same factual grounds without new evidence are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility cocaine trafficking conviction violation of law claim factual re-evaluation prohibition appellate court reasoning ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GROSSO GERARDO nato a BENEVENTO il 01/01/1966 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Gerardo Del Grosso ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, All'acquisto e al trasporto a bordo di un taxi, in concorso con altra persona, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a grammi 112,25 al fine di cederla a terzi.

Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che dalle indagini è emerso che il ricorrente si era recato a bordo di un taxi presso un distributore ove faceva salire il coimputato D'Amore. I due si• recavano presso un bar ove il D'Amore ritirava un pacco che riponeva all'interno del proprio giubbotto. Dopodiché i due coimputati si recavano, sempre a bordo del taxi, nei pressi del casello autostradale ove il D'Amore scendeva dall'auto e scavalcava la recinzione a piedi per poi risalire a bordo dell'auto una volta superato il casello. Il coimputato, alla vista della Polizia di Stato, tentava di disfarsi dell'involucro che, immediatamente acquisito dai militari, conteneva la sostanza stupefacente.

Il giudice a quo ha quindi desunto dalle descritte modalità della con,dotka che fosse intercorso un accordo fra i due imputati in ordine h-nIke,« be all'approvvigionamento Osuccessivo spaccio della sostanza stupefacente. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consi9liere esten ore Il Pr