Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to specify legal reasons and factual elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Karimouda Mohamed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for annulment based on a lack of specific legal reasoning and factual elements in the lower court's decision. The court ruled that the appeal failed to identify specific grounds for criticism, violating the requirement for detailed motivation under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. d) c.p.p.; Art. 591 lett. e) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal and factual grounds, merely invoking annulment without analyzing the specific defects in the lower court's reasoning.
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a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: KARMOUDA MOHAMED nato il 15/12/1997 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Karnnouda Mohamed ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe;i1 ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità. L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.
Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 5811lett. d)/ cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett. e (cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente