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Ordinanza — n. 27545/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax evasion omission crime, upholding appellate court's refusal to renew trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27545/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Giuseppe Pascarosa's appeal inadmissible, upholding the Appellate Court's decision on tax evasion charges. Pascarosa argued that the trial should have been renewed to prove his financial inability to pay taxes, claiming the crime of omission should not be consummated without such proof. The court rejected this, ruling that the Appellate Court correctly exercised its discretion to deny renewal and that the crime's instant consummation and the defendant's lack of reparative conduct justified the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.lgs. 74/2000; Art. 131-bis cod. pen.: The appellate court's decision to deny the renewal of the trial in a crime of omission is not subject to cassation review if adequately motivated, as the crime's consummation is instant and the defendant's financial status is irrelevant to the offense's completion.

Parole chiave

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crime of omission tax evasion renewal of trial appellate discretion non-punishment cause instant consummation cassation inadmissibility intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.lgs. 74/2000
Art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994
L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv.
Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993
198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCAROSA GIUSEPPE nato a ATRIPALDA il 20/12/1949 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Giuseppe Pascarosa ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.5, d.lgs.74/2000, deducendo, con il primo e il secondo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stata rinnovata l'istruttoria dibattimentale volta a chiarire la condizione finanziaria della società di cui è rappresentante legale, e pertanto non essendo stati acquisiti in giudizio elementi comprovanti la sussistenza del reato e, con il terzo motivo, mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 ,bis cod. pen.

In ordine alla prima doglianza, si osserva che la completezza e la piena affidabilità logica del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Va ricordato che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487). Nel caso in disamina, la Corte ha affermato la non rilevanza dell'ulteriore documentazione attraverso cui il ricorrente avrebbe potuto dimostrare lo sforzo profuso per ripianare la situazione debitoria e le enormi difficoltà economiche in quanto la situazione debitoria del soggetto tenuto alla dichiarazione non assume alcuna rilevanza, trattandOsi di reato di pura omissione, .e considerato che • al rícorrente si còntesti l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione delle imposte dirette e a fini iva per l'anno d'imposta 2012, reato la cui consumazione è istantanea.

In ordine alla seconda doglianza il giudice infatti ha affermato di non condividere la tesi secondo cui non sussiste alcun obbligo di presentare la dichiarazione qualora non vi sia un imponibile. Al riguardo, la Corte territoriale ha richiamato quanto emerso dall'attività istruttoria svolta dall'Agenzia delle Entrate dalla quale, contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente, è emerso un reddito imponibile pari a oltre due milioni di euro. La doglianza, pertanto, non / rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Con motivazione altrettanto congrua ed insindacabile in sede di legittimità, il giudice a quo ha rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131..bis cod. pen. in ragione dello scostamento dell'imposta evasa dalla soglia minima di punibilità e quindi in considerazione dell'entità dell'offesa, anche alla luce della condotta successiva al reato dell'imputato che non ha nessun modo attivato condotte riparative verso l'amministrazione finanziaria. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consiglie