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Ordinanza — n. 27543/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement dismissed as inadmissible due to waived procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27543/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a settlement agreement reached at the appellate level. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding sentencing conditions, but these grounds were explicitly waived during the settlement process. The court ruled that appeals against such settlements are only permissible if they address the validity of the parties' consent or the prosecutor's approval, not the substantive reasons surrendered.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against appellate settlement judgments are inadmissible when based on waived grounds, permitting review solely for defects in party consent, prosecutor approval, or judicial content.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate settlement waived procedural grounds cassation inadmissibility consent validity prosecutor approval concorso di motivi di sospensione clausola di coscienza annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando violazione dell'art. 129 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc.pen
73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando violazione dell'art. 129 cod. proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO GIOVANNI nato a BARI il 05/08/1972 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI-ciat4-av".450-a-11-~ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Giovanni Catalano ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando violazione dell'art. 129 cod. proc.pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'ac:coglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex an. 599 bis cod. proc. pen. solamente ove si deducaqn-otivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Il motivo di ricorso proposto dall'imputato, con cui lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile. , Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato, inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore Il Presid