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Ordinanza — n. 27541/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against preliminary judgment decree is inadmissible due to lack of express statutory provision for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27541/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the preliminary judgment decree lacks an express statutory basis for appeal. The appellant, Vito Scilletta, challenged a decree by the preliminary judge regarding a crime under Article 5 of Law No. 74 of 2000. The court ruled that without specific legislative authorization, such a decision cannot be contested via cassation.

Regesto Legislator

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Art. 36, 37, 38 c.p.p.; Appeals against preliminary judgment decrees are inadmissible in the absence of an express statutory provision granting such a right.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility preliminary judgment decree lack of statutory provision criminal procedure appeal Art. 36 c.p.p. prova insufficiente dell'aggravamento clinico obbligo di comparizione all'udienza diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 37 c.p.p.
Art. 38 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCILLETTA VITO nato a REGALBUTO il 24/10/1966 avverso il decreto del 23/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Vito Scilletta ricorre per cassazione avverso decreto che dispone il giudizio emesso dal Gip del Tribunale di Catania, in ordine al reato di cui all'art.5 Divo n.74 del 2000. Il ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio è inammissibile, trattandosi di un provvedimento che, in mancanza di una espressa previsione normativa, non è impugnabile. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con c:ondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente