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Ordinanza — n. 27540/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses drug trafficking appeal claiming minor offense status due to lack of legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27540/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Jarmouni Hicham inadmissible regarding his conviction for drug trafficking. The appellate court had found the defendant guilty based on evidence showing he supplied various substances to numerous clients over a prolonged period, demonstrating significant access to supply sources. The court rejected the claim of a minor offense because the defendant's actions involved continuous, organized distribution rather than isolated incidents, rendering the legal argument unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: The court established that an appeal claiming a minor offense status is inadmissible when the factual record demonstrates continuous, organized distribution of drugs to multiple clients over an extended period, negating the conditions for leniency.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense status hashish and cocaine organized distribution Cassazione appeal inadmissible appeal DPR 309/1990 ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI HICHAM (CUI 05HWTGG) nato il 11/03/1997 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Jarmouni Hicham ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, in ordine diversi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e del tipo cocaina. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990.

La censura è manifestamente infondata. Nel caso in disamina, la Corte d'appello ha evidenziato che il ricorrente, avvalendosi del contributo di altri complici, per un periodo di tempo prolungato pari a circa un anno e mezzo, faceva fronte quotidianamente alle reiterate e continuative richieste di numerosi clienti, così dimostrando di avere accesso a importanti fonti di rifornimento tanto da poter assicurare alla propria clientela la cessione di sostanze stupefacenti di varia tipologia senza soluzione di continuità. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione del fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore Il Preside