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Ordinanza — n. 27537/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for criminal liability due to inadmissible review of factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27537/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of criminal liability for tax evasion, arguing errors in both objective and subjective elements of the crime. The court ruled that these grievances concern the evaluation of evidence and fact-finding, which are reserved for the trial judge and cannot be reviewed on appeal unless the reasoning is manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 10 d.lgs. 74/2000; The Court of Cassazione cannot review the factual evaluation and evidence assessment of the trial court, as such determinations are binding in appeal proceedings provided they are supported by adequate and exhaustive reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability tax evasion appeal inadmissibility factual evaluation evidence assessment numerus clausus cassation review ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 d.lgs. 74/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLVERE DOMENICO nato a CAUTANO il 21/03/1971 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Domenico Polvere ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.10 d.lgs.74/2000, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità sotto il profilo oggettivo e, con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato.

Considerato che le doglianze formulate con il primo e con il secondo motivo di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che per un periodo di tempo assai prolungato, che va dal 2011 al 2017, la ditta individuale dell'imputato ha emesso le fatture elencate nei prospetti riepilogativi, fatture che tuttavia non sono state rinvenute, stani:e la totale assenza di documentazione contabile, seppure siano state redatte e emesse, ostacolando così la ricostruzione dei redditi e del volume sociétario, resa possibile solo mediante riscontri 'incrociati.

Sotto il profilo soggettivo, la Corte territoriale ha evidenziato l'evasione totale di ogni imposta e la totale assenza dell'intera documentazione contabile della ditta per un arco temporale assai esteso, e non isolatamente per qualche periodo, fatti rispetto ai quali il ricorrente non ha allegato alcuna plausibile ricostruzione alternativa, sotto il profilo della assenza della finalità volta a rendere più difficoltosa l'attività di accertamento dei redditi. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso