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Ordinanza — n. 27536/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming excessive criminal penalty and sentencing increases for business crisis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27536/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the criminal penalty and sentencing increases were excessive compared to statutory minimums and failed to account for personal difficulties. The court rejected this, finding the lower court's reasoning adequate and the sentence appropriate given the company's crisis and the defendant's personal hardships.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 10 D.Lvo 74/2000: Sentencing decisions are unreviewable in cassation if supported by sound reasoning, and appeals claiming excessive penalties must be dismissed when the lower court's assessment aligns with statutory minimums and contextual factors.

Parole chiave

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criminal penalty review sentencing increases business crisis defense cassation inadmissibility statutory minimums personal hardship criminal liability eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 D.L. n.4 del 2019
Art. 7 comma 2 D.L. n.4 del 2019
Art. 10 D.Lvo 74/2000
n.4 del 2019 e di cui all'art. 10 d.Lvo 74/2000, e rideterminata la pena in anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione e euro 2600,00 di multa.
Art. 363-bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANGINI MASSIMILIANO nato a LIVORNO il 16/02/1969 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Massimiliano Frangini ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Firenze ha affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 7, comma 1 e comma 2, D.L. n.4 del 2019 e di cui all'art. 10 d.Lvo 74/2000, e rideterminata la pena in anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione e euro 2600,00 di multa.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo in quanto superiore al minimo edittale e in ordine agli aumenti di pena applicati per i reati in continuazione. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata sia nella determinazione della pena base sia in ordine agli aumenti di pena per i reati in continuazione, avendo la Corte territoriale ritenuto equa la pena irrogata dal giudice di primo grado che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, corrisponde al minimo edittale, e condividendo anche le statuizioni del primo giudice in ordine agli aumenti applicati, considerata la condizione di crisi dell'azienda e di difficoltà personale patita all'epoc:a dall'imputato.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore Il President