Italian Court dismisses appeal as sentencing discretion is non-reviewable in cassation without logical flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged excessive sentencing and the denial of generic mitigating circumstances regarding drug trafficking. The court ruled that sentencing determinations are non-reviewable in cassation unless the lower court's reasoning contains logical or legal defects, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Sentencing decisions by the court of first instance are non-reviewable in cassation unless the reasoning is devoid of logical or legal defects.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI AHMED nato il 10/01/1998 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Talbi Ahmed ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale, in parziale riforma, in punto di trattamento sanzionatorio, della sentenza emessa in primo grado, è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, e rideterminata la pena in anni due,mesi 10 giorni 20 di reclusione e euro 2„600,00 di multa.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo in quanto superiore al minimo edittale e in ordine agli aumenti di pena applicati per i reati in continuazione. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nell'accogliere il motivo di appello relativo alla mancata individuazione, da parte del giudice di prime cure, della condotta delittuosa più grave e la mancata specificazione degli aumenti di pena per ciascuno dei reati satelliti, fatto riferimento al numero di dosi estraibili dalla sostanza stupefacente ceduta ( 600 dosi), all'ampia estensione cronologica dei fatti ( 5 anni) e al numero elevato di cessioni, e ritenuto congrua la pena base determinata dal primo giudice di un anno e mesi sei di reclusione, integrandola con la pena della multa di euro 1200,00 ed applicando singoli aumenti per ciascuno dei reati in continuazione, differenziandoli per ciascun capo di imputazione ( indicati da capo 2 a capo 14) in ragione della estensione temporale delle cessioni e del numero di cessioni contestate in ciascun capo di imputazione. 'Con riferimentò al diniego di attenuanti d'elle attenuanti generiche la Corte territoriale ha richiamato le modalità dell'azione e la capacità delinquere dell'imputato che aveva esibito una notevole capacità di reperimento dello stupefacente di varia tipologia e che riforniva in modo stabile una sua clientela.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore Il