Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific sentencing complaint and failure to allege illegal penalty application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise specific objections regarding the sentencing calculation in the second instance. Although the lower court incorrectly identified the most serious crime for the purpose of applying the continuation rule, the Court held this error did not constitute an illegal penalty. Consequently, the Court refused to correct the error sua sponte in the absence of a valid ground for cassation alleging illegality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: Appeals must be specific; courts cannot correct sentencing errors sua sponte absent a ground alleging illegal penalty application.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAHIMI RINALDO nato il 02/06/1998 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rinaldo Brahimi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano, in conferma della sentenza pronunciata dal primo giudice, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione e di euro 13.000 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, d.
P.R. 309/1990, da porre un aumento ai sensi dell'art.81 cod. pen. alla pena di anni di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 27.000,00 di multa per i reati giudicati con la sentenza n. 4571 del 2019 pronunciata dal Gip di Como il 23/07/2019, avvinti con quelli contestati nell'odierno procedimento dal vincolo della continuazione, condannandolo complessivamente alla pena di ani quattro e mesi otto di reclusione e 27.000 euro di multa. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità e, con il secondo motivo, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, in relazione all'aumento di pena applicato per la continuazione con i reati in precedenza giudicati con la sentenza n. 4571 del 2019 pronunciata dal Gip di Como, ritenuto eccessivo rispetto all'effettivo disvalore della vicenda e alle finalità rieducative.
Le censure in ordine alla responsabilità non sono state dedotte in appello. I motivi d'appello riguardavano, infatti, esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Le doglianze sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate per difetto di specificità, non avendo il ricorrente formulato alcuno specifico vizio ctella dosimetria sanzionatoria e, specificatamente, in ordine all'applicazione dell'istituto della continuazione con i reati in precedenza giudicati da altro giudice del medesimo Tribunale, ritenuti dal giudice a quo come più gravi.
Il giudice a quo, infatti, pur ritenuta la continuazione con i reati giudicati con altra sentenza del Gìp del medesimo Tribunale (reati che sono stati ritenuti più gravi di quelli ora giudicati), invece di operare solo l'aumento ex art. 81 cpv cod. peri, per i reati in contestazione, ha erroneamente individuato il reato di cui al capo di imputazione sub 3) come quello più grave (per il quale ha determinato la pena in anni uno e mesi due di reclusione) ed applicato l'aumento per tutti i restanti reati contestati nei capi di imputazione sub 1, 2, 4, 5, 6, e 7 di mesi dieci di reclusione e euro 5700 di multa, giungendo alla pena finale di anni due di reclusione e di euro 13.000 di multa.
Il giudice, in tal modo, ha, di fatto, contraddetto la statuizione relativa alla sussistenza del vincolo della continuazione con i reati giudicati con la sentenza n. 4571 del 2019, ritenuti più gravi. Trattasi tuttavia di violazione che non determina l'applicazione di una pena illegale, sicché, in assenza di un motivo di ricorso che - come nel caso in disamina - eccepisca tale violazione normativa, il giudice di legittimità non può emendare d'ufficio l'errore (Sez.2, n. 10208 del 16/02/2024 Ud. (dep. 11/03/2024) Rv. 286093). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere est