Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27530/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty on request dismissed for inadmissibility due to improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27530/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence of penalty on request using grounds not permitted by law. The appellant alleged violations regarding an aggravating circumstance, but the court noted that only specific issues like the defendant's will or legal qualification allow such appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty-on-request sentences are strictly limited to specific grounds; appeals based on other legal violations are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
penalty on request cassation appeal inadmissibility aggravating circumstance procedural law notifica tardiva dei difetti violazione procedurale correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, 80 d.P.R.309/1990
art. 444 cod. proc. pen
art. 80 d.P.R.309/1990
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R.309/1990.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETAJ ERVIS nato il 05/03/1981 avverso la sentenza del 25/10/2023 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdatcL av..v iso -alle parli; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; , fLP1 4hg=3- Ervis Ahnnetaj ricorre per cassazione avverso sentenza e essa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 73, 80 d.P.R.309/1990. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R.309/1990.

In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese procèssuali e della somma di edro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estenso e Il Presi