Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating Art. 581 and 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for cassation were too generic to meet statutory requirements. The appellant merely requested annulment without specifying legal reasons or factual elements supporting the claim, violating Article 581, paragraph d, of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court applied Article 591, paragraph c, to reject the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to indicate specific legal reasons or factual elements supporting the request for annulment.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFORGE MICHELE nato a BARI il 07/06/1980 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo di ricorso Michele Laforge ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 , d. P.R. 309/1990, nonchè violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specific:a delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.
Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581, lett d), cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore Il President