Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds violating procedural code requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic to meet statutory requirements. The appellant merely requested annulment without specifying legal reasons or factual elements supporting the claim. Consequently, the court applied the rule that such genericity renders the appeal inadmissible under the procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PELLEGRINO RITA nato a FOGGIA il 29/09/1961 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo di ricorso Rita De Pellegrino ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. 309/1990, nonché violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitunn.
Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a !sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581, lett d), cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente