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Ordinanza — n. 27526/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding waived grounds and non-appealable sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27526/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised grounds that were either previously waived or legally non-appealable. The appellant challenged the lower court's failure to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, which the court ruled cannot be contested in cassation. Consequently, the court rejected the complaint and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against judgments rendered under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are limited to defects regarding the parties' will to accept the settlement, the Prosecutor's consent, and the judge's divergent ruling, excluding complaints about waived grounds or the assessment of acquittal conditions.

Parole chiave

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Cassation Appeal Inadmissibility Criminal Procedure Code Settlement Agreement Waived Grounds Sentencing Error Review firma digitale difetto formale di procedura difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Nel caso in disamina, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Nel caso in disamina, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO GENNARO nato a CERIGNOLA il 17/09/1989 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI,d-ataavul.sa-alle—parb.; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; o •Con unico motivo di ricorso Gennaro Lorusso ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. deducendo vizio della motivazione in ordine g alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d. P.R. 309/1990. Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Nel caso in disamina, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. prod. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore Il Presi