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Ordinanza — n. 27525/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on excessive sentencing, ruling lower court's penalty adjustment was legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27525/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive, but the Court found the lower court's reasoning adequate. The appellate court adjusted the prison term while maintaining the fine, citing the appellant's criminal history and the severity of the drug trafficking offense.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990; Art. 81 cod. pen.: The Cassation Court reviews sentencing only for logical or legal flaws, dismissing appeals where the lower court's penalty adjustment is based on established facts and the defendant's criminal record.

Parole chiave

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excessive sentencing appeal drug trafficking penalty criminal record mitigation Cassation inadmissibility proportionality of punishment irregolarità finanziarie fondo di risparmio istituto di previdenza non iscritto

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei e giorni 20 di reclusione e di euro 4000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990.
Art. 81 cod. pen.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rideterminato la pena eliminando solo i due mesi di reclusione inflitti ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il reato di cui all'art.
art. 337 cod. pen
per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 81 cod. pen
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rideterminato la pena eliminando solo i due mesi di reclusione inflitti ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA TERZA ALESSANDRO nato a ROMA il 03/11/1978 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Alessandro La Terza ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha assolto l'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei e giorni 20 di reclusione e di euro 4000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rideterminato la pena eliminando solo i due mesi di reclusione inflitti ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e avendo fatte proprie le determinazioni del primo giudice, non ritenendo di dover mitigare ulteriormente la pena, essendo il ricorrente gravato da precedenti penali, di cui uno specifico ed avendo fatto richiamo alla gravità del fatto, concernente la cessione di kg.21 di marijuana.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il