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Ordinanza — n. 27523/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the defense lawyer was not registered in the special bar for higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer who signed the petition was not registered in the special bar for higher courts. The appellant, Antonia Modafferì, was convicted of a minor offense and sought to challenge the sentence, but her counsel lacked the required qualification. The court ruled that formal requirements for legal representation at the supreme level are mandatory and cannot be waived, leading to the rejection of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The signature of a defense lawyer not enrolled in the special bar for higher courts renders a cassation appeal inadmissible, regardless of whether the petition was originally an appeal.

Parole chiave

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special bar registration cassation inadmissibility defense lawyer qualification higher courts representation mandatory formal requirements esclusione dalla procedura di appalto opposizione bando di concorso

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, cornma 5-bis,cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODAFFERI ANTONIA nato a PALIZZI il 05/02/1.957 avverso la sentenza del 14/09/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdat-e-aa.a.4se-a41-e--parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Antonia Modafferì ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, con la quale è stata condannata per il reato di cui all'art. 256 D.Igt.152/2006 alla pena di euro 2000,00 di ammenda. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, cornma 5-bis,cod. proc. pen.) è inammissibile.

Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato Pasquale Pizzi, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000;

Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore, Il Presidente