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Ordinanza — n. 27359/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27359/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27359/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASSINI ARMANDO nato a ROMA il 11/09/1984 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 199) Il ricorso proposto da Armando Tomassini avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto, è inammissibile. Le dedotte censure, in punto di trattamento sanzionatorio, non considerano che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298); tale evenienza non sussiste nel caso di specie, tanto più che la pena è stata determinata al di sotto della media edittale, con la conseguenza che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice sul punto (cfr.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 27359/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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deposizione inattendibile testimone a carico verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali circostanza aggravante audizione personale obbligatoria

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASSINI ARMANDO nato a ROMA il 11/09/1984 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 199)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Armando Tomassini avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto, è inammissibile. Le dedotte censure, in punto di trattamento sanzionatorio, non considerano che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298); tale evenienza non sussiste nel caso di specie, tanto più che la pena è stata determinata al di sotto della media edittale, con la conseguenza che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice sul punto (cfr.

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consi ere est