Ordinanza — n. 27355/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERINO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/09/1974 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di NOCERINO Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, con la quale è stata rideterminata la pena individuata dal Tribunale di quella città che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 21 sexies d.l. n. 113/2018, conv. dalla legge n. 132/201, in relazione all'art. 7 comma 15-bis codice strada, siccome già sanzionato per la medesima violazione (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore), con provvedimento definitivo (in Napoli, 8/11 e 11/11/2019); che il difensore ha depositato anche successiva memoria, con la quale si è contestata la valutazione del ricorso operata in sede di esame preliminare, chiedendosene la discussione in udienza; ritenuto che il ricorrente ha dedotto vizi inesistenti, sia con riferimento alla integrazione del reato contestato (la doglianza costituendo riproposizione dei temi introdotti con il gravame, ai quali il giudice d'appello ha dato una risposta congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, oltre che coerente con gli elementi probatori richiamati in sentenza, quanto alla qualificazione giuridica della condotta, per la rilevanza penale della quale ha ritenuto ininfluente l'interclusione dell'area o la percezione di compenso), il NOCERINO essendo stato sorpreso, per almeno due volte nella medesima zona, peraltro nei pressi del proprio domicilio, cosicché doveva escludersi qualsivoglia ipotesi di occasionalità della sua presenza sui luoghi, nonostante fosse stato già sanzionato, qualche mese prima, per la stessa violazione; che avuto riguardo all'aumento operato per la continuazione tra le due distinte condotte, punto rispetto al quale la doglianza è del tutto generica; che le censure, in definitiva, sono reiterative di quelle formulate in sede di gravame e neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27355/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 21 sexies d.l. n. 113/2018, conv. dalla legge n. 132/201, in relazione all'art. 7 comma 15-bis codice strada, siccome già sanzionato per la medesima violazione (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore), con provvedimento definitivo (in Napoli, 8/11 e 11/11/2019); che il difensore ha depositato anche successiva memoria, con la quale si è contestata la valutazione del ricorso operata in sede di esame preliminare, chiedendosene la discussione in udienza; ritenuto che il ricorrente ha dedotto vizi inesistenti, sia con riferimento alla integrazione del reato contestato (la doglianza costituendo riproposizione dei temi introdotti con il gravame, ai quali il giudice d'appello ha dato una risposta congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, oltre che coerente con gli elementi probatori richiamati in sentenza, quanto alla qualificazione giuridica della condotta, per la rilevanza penale della quale ha ritenuto ininfluente l'interclusione dell'area o la percezione di compenso), il NOCERINO essendo stato sorpreso, per almeno due volte nella medesima zona, peraltro nei pressi del proprio domicilio, cosicché doveva escludersi qualsivoglia ipotesi di occasionalità della sua presenza sui luoghi, nonostante fosse stato già sanzionato, qualche mese prima, per la stessa violazione; che avuto riguardo all'aumento operato per la continuazione tra le due distinte condotte, punto rispetto al quale la doglianza è del tutto generica; che le censure, in definitiva, sono reiterative di quelle formulate in sede di gravame e neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERINO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/09/1974 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di NOCERINO Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, con la quale è stata rideterminata la pena individuata dal Tribunale di quella città che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 21 sexies d.l. n. 113/2018, conv. dalla legge n. 132/201, in relazione all'art. 7 comma 15-bis codice strada, siccome già sanzionato per la medesima violazione (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore), con provvedimento definitivo (in Napoli, 8/11 e 11/11/2019); che il difensore ha depositato anche successiva memoria, con la quale si è contestata la valutazione del ricorso operata in sede di esame preliminare, chiedendosene la discussione in udienza; ritenuto che il ricorrente ha dedotto vizi inesistenti, sia con riferimento alla integrazione del reato contestato (la doglianza costituendo riproposizione dei temi introdotti con il gravame, ai quali il giudice d'appello ha dato una risposta congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, oltre che coerente con gli elementi probatori richiamati in sentenza, quanto alla qualificazione giuridica della condotta, per la rilevanza penale della quale ha ritenuto ininfluente l'interclusione dell'area o la percezione di compenso), il NOCERINO essendo stato sorpreso, per almeno due volte nella medesima zona, peraltro nei pressi del proprio domicilio, cosicché doveva escludersi qualsivoglia ipotesi di occasionalità della sua presenza sui luoghi, nonostante fosse stato già sanzionato, qualche mese prima, per la stessa violazione; che avuto riguardo all'aumento operato per la continuazione tra le due distinte condotte, punto rispetto al quale la doglianza è del tutto generica; che le censure, in definitiva, sono reiterative di quelle formulate in sede di gravame e neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Auciv Deciso il Ardaile~i Il Consigliere estensore Il Pr 'dente Gabriella Cappello Donat erilanti E POSI TATA I i