Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27354/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court's factual findings on drug possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27354/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to critically analyze the lower court's reasoning regarding the drug possession conviction. The appellate court had confirmed the first-instance judgment based on evidence linking the marijuana found in the appellant's exclusive garage to him and rejecting arguments to reclassify the offense. The Court ruled that without a substantive critique of these factual determinations, the appeal lacks the necessary merit to proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if the appellant fails to critically analyze the essential arguments of the lower court's decision, particularly regarding factual findings and legal qualification.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis drug possession conviction factual findings review Cassazione ordinanza traffico di canapa consumo di canapa detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, c.p.p.
4.565 dosi medie droganti (in San Mango Piemonte, il 10/11/2022); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Corte cost. n. 186/2000
309/1990, a tal fine avendo valorizzato il dato ponderale e le modalità della custodia; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDI SABATO nato a SALERNO il 28/04/1963 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che LANDI Sabato ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per detenzione illecita di gr. 1.087 di marijuana per un totale di n. 4.565 dosi medie droganti (in San Mango Piemonte, il 10/11/2022); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici di merito dato conto degli elementi in fatto dai quali è stata tratta la prova della riferibilità al LANDI della sostanza rinvenuta (custodita in locale all'interno del garage di esclusiva disponibilità del predetto) e della insussistenza di elementi per derubricare il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990, a tal fine avendo valorizzato il dato ponderale e le modalità della custodia; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. Gabriella Cappello