Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27353/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27353/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27353/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRANNA PASQUALE nato a FAVARA il 31/07/1975 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; 7(Y OSSERVA Rilevato che CIRANNA Pasquale ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Agrigento, di condanna ad esito di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 [coltivazione di piante di cannabis e detenzione di sostanza tipo cannabis già essiccata, per un quantitativo complessivo di gr. 1.809,5, dal quale potevano ricavarsi 3.879,40 dosi medie singole (in Favara in data antecedente e sino al 6/11/2021)]; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27353/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 [coltivazione di piante di cannabis e detenzione di sostanza tipo cannabis già essiccata, per un quantitativo complessivo di gr. 1.809,5, dal quale potevano ricavarsi 3.879,40 dosi medie singole (in Favara in data antecedente e sino al 6/11/2021)]; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

Generato dall'IA
consumo di canapa reati qualificati contro gli stupefacenti traffico di canapa infrazioni riguardanti la canapa abuso di sostanze reati penali gravi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRANNA PASQUALE nato a FAVARA il 31/07/1975 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; 7(Y OSSERVA Rilevato che CIRANNA Pasquale ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Agrigento, di condanna ad esito di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 [coltivazione di piante di cannabis e detenzione di sostanza tipo cannabis già essiccata, per un quantitativo complessivo di gr. 1.809,5, dal quale potevano ricavarsi 3.879,40 dosi medie singole (in Favara in data antecedente e sino al 6/11/2021)]; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici di merito dato conto degli elementi in fatto dai quali è stata tratta la prova della penale responsabilità (lo stesso quantitativo essendo stato ritenuto incompatibile con l'asserito uso personale) ed esclusa l'ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 alla stregua del dato ponderale e della capacità di soddisfare un numero significativo di utenti, incompatibile con il cd. piccolo spaccio; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La Pridnte Gabriella Cappello Donatel rranti D E POSI( IN CANC1-11_