Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27352/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27352/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27352/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUACHRI SABER nato il 09/09/1991 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 183) Il ricorso proposto da Bouachri Saber avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 27352/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte bolognese ha compiutamente e logicamente motivato sia in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Quanto alla prima, i giudicanti hanno insindacabilmente accertato che l'episodio giudicato fosse inserito in un più ampio contesto di spaccio abituale e professionale, tale da escludere la configurabilità di un lucro di speciale tenuità. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego si è fondato sulla riscontrata professionalità nella commissione del reato, confermata dai precedenti specifici a carico del prevenuto.

Parole chiave

Generato dall'IA
testimonianza inattendibile lacune probatorie testimone a carico obbligo di testimoniare accuse di abuso mancata comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
pen., sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUACHRI SABER nato il 09/09/1991 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 183)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Bouachri Saber avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte bolognese ha compiutamente e logicamente motivato sia in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Quanto alla prima, i giudicanti hanno insindacabilmente accertato che l'episodio giudicato fosse inserito in un più ampio contesto di spaccio abituale e professionale, tale da escludere la configurabilità di un lucro di speciale tenuità. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego si è fondato sulla riscontrata professionalità nella commissione del reato, confermata dai precedenti specifici a carico del prevenuto.

Trattasi di valutazioni argomentate in maniera logica e plausibile, pertanto insindacabili nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigl ere estensore Il Pr