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Ordinanza — n. 27351/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and evidence evaluation by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27351/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the lower court's fact-finding and evidence evaluation. The appellant argued against the conviction for drug trafficking, but the court emphasized that assessing the quantity, quality, and professional nature of the crime is exclusively within the trial judge's competence. Consequently, the decision was upheld as based on correct inferential criteria and constitutional principles of proportionality.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: Appeals to the court of cassation are inadmissible when they criticize the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of material proof, as these matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking offense fact-finding review evidence evaluation proportionality principle beni di famiglia membro della famiglia prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dell'insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73; comma 5, d.P.R.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICHERA VINCENZA nato a CATANIA il 02/01/1971 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 180)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Vincenza Fichera avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dell'insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73; comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 - 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la lieve entità del fatto, valorizzando il livello di professionalità del traffico, desumibile dall'elevato grado di purezza della cocaina, con principio attivo pari al 55,65%, dalla quale era ricavabile un numero di dosi particolarmente alto, per 291 unità).

Nel caso di specie, l'esclusione dell'ipotesi di minima offensività del fatto è stata logicamente ricondotta all'elevato dato ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso della prevenuta, indicativo di un inserimento della stessa in circuiti criminali di un certo livello organizzativo e professionale. Quanto alla negazione delle attenuanti generiche, è appena il caso di rilevare come tale valutazione sia rimessa alla esclusiva competenza del giudice territoriale, il quale nella specie ha operato una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giug