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Ordinanza — n. 27350/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking factual findings and evidence evaluation reserved to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27350/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Ben Ammar Anas inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the factual reconstruction and evidence evaluation. The appellant argued against the lower court's determination of liability and sentencing, but the court affirmed that these matters fall exclusively within the competence of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the necessary legal grounds for review at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they attack the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of material proof, as these issues are reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction evidence evaluation judge of merits cassation review falsa dichiarazione della parte diritto a un difensore colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AMMAR ANAS nato il 07/11/1995 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; h N. 178)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Ben Ammar Anas avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte palermitana, conformemente al primo giudice, ha logicamente desunto la responsabilità del prevenuto alla luce di quanto riferito dal Fileccia e di quanto riscontrato dagli agenti operanti circa la detenzione da parte del prevenuto di un involucro contenente lo stupefacente di cui all'imputazione. Anche la valutazione del trattamento sanzionatorio è stata argomentata in maniera logica e plausibile, in maniera tale da renderla insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consi re estensore Il