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Ordinanza — n. 27349/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for drug possession as inadmissible due to lack of critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27349/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared three separate appeals inadmissible against a second-instance conviction for drug possession. The defendants argued against the conviction for marijuana, hashish, and cocaine, but the court found their submissions merely repeated previous criticisms without providing the necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.; The Court of Cassation declares appeals inadmissible when they fail to critically analyze the lower court's reasoning and instead merely reiterate generic grievances without demonstrating a different interpretation of the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals drug possession critical analysis requirement procedural costs Cassazione Roma criminal procedure drug trafficking traffico qualificato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
Art. 240, cod. pen.
Corte cost. 186/2000
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011
sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015
277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
sez. 6 n. 45061 del 3/11/2022
sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016
sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016
265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINOTTI VALERIO nato a ROMA il 22/09/1996 ZUNNUI MARCO nato a ROMA il 29/05/1979 MOCCIA ANDROS nato a ROMA il 17/01/1987 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che i difensori di MINOTTI Valerio, MOCCIA Andros e ZUNNUI Marco hanno proposto separati ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna degli stessi per il reato di cui al capo a), in riferimento agli artt. 73 e 80, c. 2, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di Kg. 5 di marijuana e Kg. 8 di hashish, in Roma il 28/2023) e ZUNNUI anche per il capo b) in riferimento all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di g. 100 di cocaina, in Roma il 28/4/2023); che il difensore dei ZUNNUI ha depositato anche memoria successiva, con la quale, ribadite le argomentazioni esposte nel ricorso, se ne è chiesta l'assegnazione ad altra Sezione della Corte di cassazione; ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto ai motivi inerenti all'affermazione della responsabilità (1^ per ZUNNUI), alla qualificazione giuridica del fatto (2^ ZUNNUI) e alla dosimetria della pena (1^ e 2" MOCCIA; unico MINOTTI; 3^ e 4^ ZUNNUI), gli stessi si risolvono nella riproposizione di censure correttamente esaminate in sede di merito, non precedute da una effettiva analisi critica del percorso argomentativo seguito dai giudici e intesa a sollecitare a questa Corte una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01); che, inoltre, quanto alla qualificazione giuridica del capo b), la Corte del merito ha fornito congrua giustificazione della non ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990, dando conto dell'elevato grado di purezza della sostanza, tale da consentire il confezionamento di ben 560 dosi, valorizzando anche il ritrovamento di appunti, ritenuti costituire una vera e propria contabilità dell'illecito traffico, non riconducibile a ipotesi di piccolo spaccio, argomentare che si pone in termini di coerenza con i principi consolidati in materia (sulla natura del sindacato, sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02, in cui si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con ridotta circolazione di merce e denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti; n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 272529-01; n. 29132 del 9/5/2019, Merli, Rv. 270562-01); che, con riferimento alla dosimetria della pena, le generiche sono state negate attraverso giustificazioni che rinviano ai parametri legali (assenza di elementi positivi, condizioni non sfavorevoli di vita, capacità a delinquere e quantitativo di sostanza per MOCCIA e MINOTTI, aggiungendo, quanto a ZUNNUI, la sua posizione organizzativa e la circostanza che egli era titolare di un'azienda con dipendenti, ciononostante avendo scelto di gestire un rilevante carico di droga) [sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959]; che, infine, è manifestamente infondata la doglianza inerente alla confisca, avuto riguardo alla semplice circostanza che il Tribunale, nella sentenza appellata, aveva dato conto della sproporzione delle somme rinvenute e della mancata giustificazione della loro provenienza lecita, concludendo per la derivazione dai traffici in materia di droga e che, fronte di tale incedere argomentativo, con il corrispondente motivo di gravame, la difesa aveva censurato la confisca come se essa fosse stata operata ai sensi dell'art. 240, cod. pen., così dimostrando l'inammissibilità del motivo d'appello, siccome non preceduto da un confronto con le ragioni della decisione censurata, come esattamente rilevato dai giudici d'appello, la doglianza essendo del tutto generica, tale da non costituire un particolare onere motivazionale in capo ai giudice del gravame; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est.