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Ordinanza — n. 27347/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify factual or legal complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27347/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Franco Del Negro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a second-instance judgment regarding criminal liability, but the court found his grounds entirely generic and non-specific. Consequently, the appeal was rejected because it failed to articulate concrete factual or legal complaints distinct from the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly generic and aspecific, failing to specify reasons of complaint in fact and law or to confront them with the arguments of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds criminal procedure code specificity requirement procedural costs criminal liability second instance judgment delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
I motivi dedotti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL NEGRO FRANCO nato a FROSINONE il 12/02/1965 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 172)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Franco Del Negro avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi dedotti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Con liere estensore Il Pre e t