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Ordinanza — n. 27345/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27345/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27345/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARELLO NICOLA nato a MESSINA il 15/08/1977 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di PANARELLO Nicola ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 95 d. P. R. 115/2002 (reddito dichiarato euro 13.300,00 per l'anno 2019, laddove era stato accertato quello di euro 57.129,00, in Messina il 5/8/2020); ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., avendo la difesa formulato censure (assenza dell'elemento psicologico per non essere stato specificato dal richiedente a quale anno d'imposta - 2018 o 2019 - dovesse riferirsi la dichiarazione dei redditi) che denunciano il mancato confronto con il ragionamento esplicativo rinvenibile nella sentenza impugnata, del tutto congruo, oltre che non contraddittorio e neppure manifestamente illogico (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 27345/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la Corte distrettuale dato conto della infondatezza della questione inerente all'anno d'imposta di riferimento, atteso che l'infedeltà sarebbe stata riscontrata anche a voler considerare il 2018 e che, grazie a detta infedeltà, l'interessato era stato ammesso al beneficio, trattandosi peraltro di redditi del proprio nucleo familiare; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

Parole chiave

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anno di contribuzione dichiarazione fiscale tardiva imposta annuale difetto di motivazione differimento dell'imposizione dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARELLO NICOLA nato a MESSINA il 15/08/1977 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di PANARELLO Nicola ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 95 d. P. R. 115/2002 (reddito dichiarato euro 13.300,00 per l'anno 2019, laddove era stato accertato quello di euro 57.129,00, in Messina il 5/8/2020); ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., avendo la difesa formulato censure (assenza dell'elemento psicologico per non essere stato specificato dal richiedente a quale anno d'imposta - 2018 o 2019 - dovesse riferirsi la dichiarazione dei redditi) che denunciano il mancato confronto con il ragionamento esplicativo rinvenibile nella sentenza impugnata, del tutto congruo, oltre che non contraddittorio e neppure manifestamente illogico (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la Corte distrettuale dato conto della infondatezza della questione inerente all'anno d'imposta di riferimento, atteso che l'infedeltà sarebbe stata riscontrata anche a voler considerare il 2018 e che, grazie a detta infedeltà, l'interessato era stato ammesso al beneficio, trattandosi peraltro di redditi del proprio nucleo familiare; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. Gabriella Cappello nti ,Q LC D E POSIT, IN CAN