Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27343/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court's reasoning on drug trafficking facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27343/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed without a necessary critical analysis of the lower court's arguments. The appellant challenged a conviction for cocaine trafficking where the appellate court relied on surveillance evidence showing the defendant directed buyers to an accomplice and attempted to flee. The court rejected the appeal, ruling that the procedural defect precluded any substantive review of the criminal facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must be based on a critical analysis of the lower court's reasoning; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility critical analysis requirement drug trafficking conviction procedural defect appellate court reasoning tentata truffa pratiche commerciali ingannevoli inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
15 lordi di cocaina, con la recidiva reiterata (in Roma il 29 marzo 2023); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNASCONI MAURIZIO nato a ROMA il 08/07/1974 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che BERNASCONI Maurizio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, nei confronti del predetto, quella del Tribunale cittadino di condanna per concorso nella detenzione illecita di gr. 15 lordi di cocaina, con la recidiva reiterata (in Roma il 29 marzo 2023); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici di merito richiamato gli esiti dell'attività di osservazione posta in essere dalla PG, dalla quale era emerso che la presenza sui luoghi dell'imputato non era collegata ad attività lavorativa lecita, egli essendo stato impegnato nell'indirizzare i singoli acquirenti al coimputato FONTANIN, avendo fatto ciò una decina di volte e avendo tentato la fuga insieme correo allorquando i due erano stati avvisati dalle vedette; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La P sidente Gabriella Cappello Dona