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Ordinanza — n. 27340/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific statutory defense at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27340/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Pecone's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Pecone argued for a specific statutory mitigation under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court ruled this ground was not raised during the appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected because the Supreme Court only reviews issues properly presented at the lower level, and the penalty assessment was deemed logical and compliant with Article 133.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the specific statutory defense or mitigation ground was not raised in the appellate proceedings, as the Supreme Court cannot introduce new substantive arguments for the first time.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to raise defense appellate review limits statutory mitigation penal code provisions procedural default supreme court jurisdiction allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Il primo motivo, con cui si denuncia la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod.
Art. 133 cod. pen.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 131- bis cod. pen
Il primo motivo, con cui si denuncia la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., non è stato proposto in sede di appello ed è, pertanto, inammissibile in questa sede.
art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382
motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv.
Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120
227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908
pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECONE MARCO nato a PALERMO il 27/12/1990 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 157)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Marco Pecone avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Il primo motivo, con cui si denuncia la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., non è stato proposto in sede di appello ed è, pertanto, inammissibile in questa sede. Il secondo motivo, in tema di trattamento sanzionatorio, non considera che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298); tale evenienza non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha fatto espresso richiamo ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consi liere est (7,..././