Italian appeal dismissed as inadmissible for citing non-specific grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Michael Rossi's appeal against the Naples Tribunal's judgment inadmissible without formalities. Rossi challenged the decision on grounds that did not fall within the specific categories of reviewable errors permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ruled that the censure lacked specificity regarding the defendant's intent, the link to the judgment, legal qualification, or sentencing legality, leading to a dismissal and an order for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds limited to the defendant's intent, correlation with the judgment, legal qualification, or sentencing legality; otherwise, they are inadmissible without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI MICHAEL nato a NAPOLI il 29/04/2003 avverso la sentenza del 17/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIetattraVvistrafte-p udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 152)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Michael Rossi avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Con ere estensore Il P1e