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Ordinanza — n. 27334/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27334/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27334/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO EMANUELE nato a SAN CATALDO il 31/05/1968 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di MAURO Emanuele ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 189 commi 6 e 7, codice strada (in Caltanissetta, il 6/4/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, i motivi non risultando scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 27334/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 189 commi 6 e 7, codice strada (in Caltanissetta, il 6/4/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, i motivi non risultando scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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attenuazione della pena riesame dell'entità pena risarcimento alle vittime di reati abbandono del procedimento per infrazione stradale revisione della sentenza penale risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO EMANUELE nato a SAN CATALDO il 31/05/1968 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di MAURO Emanuele ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 189 commi 6 e 7, codice strada (in Caltanissetta, il 6/4/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, i motivi non risultando scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, peraltro, quanto all'accertamento della penale responsabilità, la difesa ha dedotto il travisamento del fatto, vizio estraneo al sindacato di legittimità, atteso che - anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006 - resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217-01); che, inoltre, il bisogno di pena è stato giustificato dai giudici d'appello alla stregua dei danni riportati dalla persona offesa e della duplicità delle violazioni, il diniego delle generiche essendo stato invece giustificato per la gravità dei fatti e il grave pericolo che poteva derivare per la circolazione, elementi tutti riconducibili ai parametri legali di riferimento; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La p esidente Gabriella Cappello Dona I