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Ordinanza — n. 27333/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing, upholding implicit reasoning and discretionary penalty balancing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27333/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court's sentencing reasoning lacked sufficient motivation. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the application of aggravating factors regarding quantity, but the court found the lower court's explicit and implicit reasoning met legal standards. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 80 d.P.R. 309/90; Art. 121 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing are inadmissible when the lower court provides sufficient argumentation, including implicit reasoning, and exercises discretion within legal bounds without arbitrariness.

Parole chiave

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inadmissible appeal implicit reasoning sentencing discretion generic mitigation procedural costs penal code procedural law perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 133 cod. pen.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
Art. 62-bis cod. pen.
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte drappello ha motivatamente dato atto dell'insussistenza di elementi favorevoli e rilevanti per concedere al prevenuto le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.
Art. 80 d.P.R. 309/90
Appare manifestamente infondata anche la censura con cui si deduce violazione di legge in ordine all'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, rispetto alla quale il giudicante ha reso ampia e congrua motivazione alle pagg.
Art. 121 cod. proc. pen.
Al riguardo, inoltre, risulta del tutto apodittica l'affermazione secondo cui il giudicante non avrebbe tenuto conto della memoria depositata ex art. 121 cod. proc. pen. Appare manifestamente infondata anche la censura con cui si deduce violazione di legge in ordine all'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art.
art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
art. 62-bis cod. pen
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte drappello ha motivatamente dato atto dell'insussistenza di elementi favorevoli e rilevanti per concedere al prevenuto le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.
art. 121 cod. proc. pen
Al riguardo, inoltre, risulta del tutto apodittica l'affermazione secondo cui il giudicante non avrebbe tenuto conto della memoria depositata ex art. 121 cod. proc. pen.
art. 80 d.P.R. 309/90
Appare manifestamente infondata anche la censura con cui si deduce violazione di legge in ordine all'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, rispetto alla quale il giudicante ha reso ampia e congrua motivazione alle pagg.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382
motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv.
Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120
227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908
pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODAFFERI MICHELE nato a RIZZICONI il 23/09/1975 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 148)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Michele Modaferri - unitamente alla memoria difensiva successivamente depositata - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte drappello ha motivatamente dato atto dell'insussistenza di elementi favorevoli e rilevanti per concedere al prevenuto le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Al riguardo, inoltre, risulta del tutto apodittica l'affermazione secondo cui il giudicante non avrebbe tenuto conto della memoria depositata ex art. 121 cod. proc. pen. Appare manifestamente infondata anche la censura con cui si deduce violazione di legge in ordine all'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, rispetto alla quale il giudicante ha reso ampia e congrua motivazione alle pagg. 3-5 della sentenza impugnata.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 lie