Italian court dismisses appeal as inadmissible for failing to cite specific grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Mele's appeal against the Bari Tribunal's judgment inadmissible without formalities. The court ruled that the grievances raised by the appellant did not fall within the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of four thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE GIOVANNI nato a TERLIZZI il 14/09/1988 avverso la sentenza del 31/01/2024 del TRIBUNALE di BARI4~~-~~ udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 147)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Giovanni Mele avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Co. ere estensore ,/ Il Pre ide t