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Ordinanza — n. 27330/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court's factual and sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27330/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Guarouachi Bilel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing against the factual reconstruction and sentencing severity. The court rejected these generic complaints because they failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning based on the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court must be supported by a critical analysis of the lower court's reasoning; generic complaints regarding factual reconstruction or sentencing without such analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical analysis requirement drug trafficking conviction sentencing reasoning factual reconstruction court costs award Cassation procedure traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
5.151,72 di hashish (in Milano in data anteriore e prossima al 26/11/2018); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUAROUACHI BILEL CUI 05CDSZY nato il 03/09/1993 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che GUAROUACHI Bilel ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per cessione di gr. 317,11 di cocaina e gr. 5.151,72 di hashish (in Milano in data anteriore e prossima al 26/11/2018); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essi traducendosi in generiche contestazioni circa la ricostruzione in fatto della cessione della cocaina e la dosimetria della pena, il tutto viceversa motivato dai giudici del merito alla stregua delle evidenze riportate in sentenza, quanto al primo punto, e della gravità del reato e capacità a delinquere dell'imputato, quanto al discostamento dal minimo edittale, comunque inferiore al medio e all'aumento per la continuazione; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La P esid nte Gabriella Cappello Dona tIla r