Cassation appeal dismissed as inadmissible for inadmissible grounds regarding sentencing in a plea agreement case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the permissible scope for appeals against sentencing in plea agreements. The defendant argued against the reduced sentence, but the court held that only specific issues regarding the formation of will, prosecutor consent, and divergent content are admissible. Consequently, complaints about waived conditions or sentencing determinations outside statutory limits were rejected as inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals against sentencing within plea agreements, only grounds concerning the formation of will, prosecutor consent, and divergent content are admissible, while complaints regarding waived conditions or sentencing determinations outside statutory limits are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOXHAJ MIKEL nato il 17/03/1975 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO-éerte—a444~14~ udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 133)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di Mikel Goxhaj ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte nel ricorso in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 liere estenso