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Ordinanza — n. 27326/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27326/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27326/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSSAIRI BACHIR nato a OULAD SAID EL OUED( MAROCCO) il 28/06/1982 avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di BOUSSAIRI Bachir ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Monza ha recepito l'accordo delle parti su una pena per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 92,561 di cocaina e Kg. 2,8278 di hashish, in Cinisello Balsamo, il 19/6/2022); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), essendosi già chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023- 01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01); che, nella specie, tale erroneità non emerge nei termini sopra chiariti, alla stregua del contenuto stesso della imputazione; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27326/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 92,561 di cocaina e Kg. 2,8278 di hashish, in Cinisello Balsamo, il 19/6/2022); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), essendosi già chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023- 01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01); che, nella specie, tale erroneità non emerge nei termini sopra chiariti, alla stregua del contenuto stesso della imputazione; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti motivi di cassazione dipendenza da sostanze cognizione del ricorso per cassazione guida in stato di ebbrezza qualificata tossicodipendenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSSAIRI BACHIR nato a OULAD SAID EL OUED( MAROCCO) il 28/06/1982 avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di BOUSSAIRI Bachir ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Monza ha recepito l'accordo delle parti su una pena per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 92,561 di cocaina e Kg. 2,8278 di hashish, in Cinisello Balsamo, il 19/6/2022); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), essendosi già chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023- 01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01); che, nella specie, tale erroneità non emerge nei termini sopra chiariti, alla stregua del contenuto stesso della imputazione; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La deqte Gabriella Cappello Dona rranti q i -- 21N CANCTI_Hyl i 0