Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible review of sentencing discretion and recidivism assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Diack Doudou inadmissible, ruling that the lower court's assessment of recidivism and sentencing was within the exclusive competence of the trial judge. The appellant argued against the application of specific prior convictions to increase social danger, but the court found the merit judge's evaluation based on correct inferential criteria to be immune from such censure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 616 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they contain censure regarding the evaluation of the punitive treatment or the application of recidivism, as these matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIACK DOUDOU (CUI 03PLDK8) nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 130)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Diack Doudou avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del trattamento sanzionatorio, rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza. I giudici di merito hanno legittimamente applicato la contestata recidiva sulla scorta dei precedenti specifici a carico dell'imputato i quali, avuto riguardo alla commissione del delitto per cui si procede, sono stati ritenuti indicativi di una scelta di vita volontaria e consapevole con conseguente accresciuta pericolosità sociale del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2