Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals filed by Lausgi Khemais, Francesco Alamia, and Antonio Lo Franco inadmissible. The defense argued for a re-evaluation of facts, evidence interpretation, and sentencing, but the court held that these issues fall exclusively within the competence of the trial court. The decision was upheld because the lower court provided adequate, logical reasoning based on intercepted communications and financial records without manifest illogic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in the stage of legality are inadmissible when they contain censure regarding the reconstruction and evaluation of facts, the appreciation of evidence, or the sentencing, as these remain within the exclusive competence of the court of first instance.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAUSGI KHEMAIS nato a PALERMO il 03/08/1988 ALAMIA FRANCESCO nato a PALERMO il 14/07/1993 LO FRANCO ANTONIO nato a PALERMO il 10/09/1998 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 129)
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da Lausgi Khemais, Francesco Alamia e Antonio Lo Franco avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Lausgi, i giudici di merito hanno motivatamente accertato la responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati al capo 2) della rubrica, sulla scorta del contenuto di intercettazioni ambientali e della localizzazione dei soggetti interessati. L'imputato è stato logicamente identificato col nome di "Gabriele" sulla base di circostanze di fatto a lui riconducibili (nascita del quarto figlio e sua prossima uscita dal carcere), e riconosciuto dalla PG nel momento in cui si incontrava con i Lo Franco.
La confisca ex art. 240-bis cod. pen. dell'autovettura Smart risulta congruamente e logicamente argomentata con la considerazione secondo cui era intercorso un notevole lasso di tempo fra il momento di incasso dell'assegno da parte dell'assicurazione Allianz e il versamento di un assegno circolare (di euro 6.000) alla l'ardi (venditrice dell'autovettura), tale da non potersi concludere che la Smart fosse stata acquistata con gli introiti dell'assicurazione, sicché è rimasta attuale l'incertezza in ordine alla provenienza lecita di tale somma, eccessiva rispetto ai redditi familiari dell'imputato.
Il primo motivo dedotto dalla difesa dell'Alamia sviluppa inammissibili censure di merito, a fronte di una sentenza che ha congruamente e logicamente ricostruito il fatto addebitato all'imputato al capo 33) della rubrica, avuto riguardo al tenore delle conversazioni intercettate, la cui interpretazione logica in sede di merito non ne consente una "rilettura" in sede di legittimità. Quanto ai restanti motivi in tema di attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e di sanzioni accessorie, basti osservare come le motivazioni su tali punti non siano manifestamente illogiche, sicché le stesse non possono essere sindacate in sede di legittimità.
Analogo discorso vale per l'unico motivo dedotto dalla difesa del Lo Franco in merito alla determinazione della pena, punto sul quale la Corte di merito ha motivato in maniera adeguata e che rimane, pertanto, insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i