Italian Court dismisses appeals against sentencing judgments as inadmissible due to non-justifiable grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Belardi and Miraldi against the preliminary judgment in Catania inadmissible. The defendants argued that the sentencing was flawed because it contradicted a prior acquittal of their co-defendants, but the court ruled this ground was not justifiable under the relevant procedural code. Consequently, the appeals were rejected without formalities, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments based on alleged contradictions with prior acquittals of co-defendants are inadmissible as they do not constitute justifiable grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELARDI ROBERTO nato a CATANIA il 14/09/1996 MIRALDI PIETRO nato a CATANIA il 27/11/1993 avverso la sentenza del 28/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di BELARDI Roberto e quello di MIRALDI Pietro hanno proposto ricorsi con separati atti avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catania ha recepito l'accordo delle parti su una pena per i reati loro rispettivamente ascritti [capo 2) art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, concorso di entrambi nella cessione continuata di marijuana, in Tremestieri Etneo dal 8/7/2022 al 11/8/2022; al solo BELARDI, capi 1), 3), 4), 5) e 6), più ipotesi continuate di cessione di marijuana, da settembre 2021 ad agosto 2022, sempre in Tremestieri Etneo]; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena proposti per motivi (dedotto vizio della motivazione in relazione alla coeva pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti di altri coimputati) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno ;n favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle amm9nde. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La Pr .de te‹, Gabriella Cappello Donate a Fe anti l) POSITATA IN CAlq