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Ordinanza — n. 27322/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27322/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27322/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBURZI DANIEL nato a ROMA il 17/09/1996 avverso la sentenza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di TIBURZI Daniel ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (arresto 24/8/2016); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27322/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (arresto 24/8/2016); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

Parole chiave

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condono delle spese procedurali concorso di motivi di sospensione conseguenze del ritiro revoca dell'opposizione motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBURZI DANIEL nato a ROMA il 17/09/1996 avverso la sentenza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di TIBURZI Daniel ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (arresto 24/8/2016); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La Pr te", Gabriella Cappello Donateli anti