Cassation court dismisses appeal against sentencing agreement as inadmissible due to lack of new grounds under Art. 448.2-bis. The appeal was rejected because it relied on arguments already presented in the lower court. The decision upholds the original sentencing agreement and orders the appellant to pay court costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the sentencing agreement inadmissible without formalities. The appellant argued violations of procedural articles and motivation defects, but these grounds were already deduced in the lower court. Consequently, the court rejected the appeal under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, ordering the payment of court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing agreement is inadmissible if the grounds relied upon were already deduced in the lower court proceedings, as they do not constitute new grounds for cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINO DONATO nato a MASSAFRA il 27/04/2000 avverso la sentenza del 10/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di SERAFINO Donato ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 2,40 di hashish; gr. 51 circa di cocaina con principio attivo 80%, gr. 80,12 e gr. 0,44 di marijuana, in Palagiano il 12/9/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 125, 129 e 546, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La Pr nte' Ga