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Ordinanza — n. 27319/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds failing to specify factual or legal complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27319/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal manifestly inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's finding of liability but failed to provide specific factual or legal grounds for his complaint. The court rejected the appeal because the arguments were too general and did not address the reasoning in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly generic and fail to specify the reasons for complaint in fact and law or to confront them with the contested judgment's arguments.

Parole chiave

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manifestly inadmissible appeal generic grounds complaint failure to specify facts procedural costs award criminal appeal dismissal delitto contro l'ambiente indagine su reati finanziari responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
I motivi dedotti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGALANTE FABIO nato a MONOPOLI il 14/01/1987 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 114)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Fabio Lagalante avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi dedotti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26