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Ordinanza — n. 27317/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and evidence evaluation by the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Petru Corneanu inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the trial court's reconstruction of facts and evaluation of evidence. The appellant challenged the conviction for aggravated theft involving 52 copper cables belonging to Enel, arguing against the court's factual findings. The court rejected these arguments, affirming that the lower court's reasoning was based on sound inferences and shared experience, leaving such matters exclusively to the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of the material probative record, as these issues fall within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal improper criticism fact-finding review evidence evaluation aggravated theft Cassation jurisdiction procedural costs identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORNEANU PETRU nato il 18/01/1987 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 112)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Petru Corneanu avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

I giudici di merito hanno plausibilmente ravvisato il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625, n. 7-bis), cod. pen. sulla scorta di quanto processualmente accertato, avendo l'imputato sottratto 52 bobine di cavi di rame di proprietà di Enel Distribuzione, come tali utilizzate per infrastrutture destinate all'erogazione di energia; ciò rende il reato procedibile d'ufficio anche a seguito delle modifiche introdotte dalla c.d. "riforma Cartabia". Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso