Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for lack of procedural defects and upholds sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Renata Sajn inadmissible, affirming the lower court's conviction and sentencing. The appellant argued against the factual reconstruction of the crime and the denial of generic mitigating circumstances, claiming the first-instance judgment lacked sufficient reasoning. The court rejected these arguments, noting that the lower court's decision was based on solid evidence, contained appropriate logical-legal motivation, and did not suffer from any procedural vices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the contested decision is properly motivated and free from logical or legal defects, as substantive merit issues cannot be reviewed at the cassation level.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAJN RENATA nato il 05/04/1975 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 110)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Renata Sajn avverso la sentenza in epigrafe 'indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente accertato il sinistro che ha visto come protagonista l'imputata ed il primo motivo si limita a contestare tale ricostruzione adducendo profili di merito insindacabili in questa sede; quanto alla determinazione della pena, è appena il caso di rilevare l'adeguatezza della motivazione rispetto al minimo di pena edittale irrogato; le attenuanti generiche sono state motivatamente negate in ragione dei precedenti a carico e del mancato risarcimento dei danni provocati, secondo una ponderata ed insindacabile valutazione di merito.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Co