Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27315/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of critical analysis and reopens factual issues on speed calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27315/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant challenged the reduced sentence based on alleged errors in calculating the speeds of opposing vehicles, arguing for a different factual evaluation. The court rejected this as a matter of merit already fully examined, noting the victim's contributory negligence and the proper application of the law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks a critical analysis of the lower court's arguments, and any new factual disputes regarding speed calculations are barred when the merits have been fully reviewed.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal critical analysis requirement contributory negligence speed calculation error criminal procedure law penal sentencing Cassazione ordinanza grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
Art. 589 bis, c. 7, cod. pen.
253099-01), avendo, peraltro, i giudici del merito hanno riconosciuto il concorso di colpa della vittima, applicando l'art. 589 bis, c.
Corte cost. 186/2000
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011
Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019
257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv.
Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015
277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6 n. 5465 del 4711/2020
265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep.
Sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018
280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv.
Sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012
273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACONE DOMENICO nato a COSENZA il 10/04/1999 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di IACONE Domenico ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Castrovillari di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 589 bis, cod. pen., per avere cagionato, alla guida di un'autovettura, il decesso di due persone e il ferimento di altre sei (in Corigliano-Rossano, il 30/9/2018), in violazione di plurime norme sulla circolazione stradale, ha riconosciuto al predetto le generiche, riducendo la pena; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, peraltro, gli stessi si risolvono nella riproposizione di censure in fatto, a fronte di una completa disamina nel merito, anche con riferimento alla dosimetria della pena, qui contestata in relazione all'errato calcolo delle velocità dei conducenti dei veicoli antagonisti, elemento che, tuttavia, introduce una valutazione di merito, sollecitando a questa Corte una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01), avendo, peraltro, i giudici del merito hanno riconosciuto il concorso di colpa della vittima, applicando l'art. 589 bis, c. 7, cod. pen. e, quindi, valutato le due condotte di guida, anche quanto alal velocità impressa ai rispettivi mezzi; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La