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Ordinanza — n. 27313/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27313/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27313/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 26/11/1986 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; sitp N. Il ricorso di Ciro Esposito avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi dedotti sono inammissibili, atteso che in sede di appello la difesa dell'imputato si era limitata ad invocare l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e la riduzione della pena inflitta.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 27313/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Ciro Esposito avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi dedotti sono inammissibili, atteso che in sede di appello la difesa dell'imputato si era limitata ad invocare l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e la riduzione della pena inflitta.

Parole chiave

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ammissione del pubblico ministero esame di cassazione impunità posizione della vittima ricusazione del pubblico ministero nomina del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
I motivi dedotti sono inammissibili, atteso che in sede di appello la difesa dell'imputato si era limitata ad invocare l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 26/11/1986 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; sitp N.

91)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Ciro Esposito avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi dedotti sono inammissibili, atteso che in sede di appello la difesa dell'imputato si era limitata ad invocare l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e la riduzione della pena inflitta.

Ne discende come i primi due motivi siano inammissibili, in quanto mai prospettati in sede di appello. Il terzo motivo reitera censure di merito quanto all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., motivatamente negata dal giudicante sulla scorta degli elementi processualmente emersi. Anche il quarto motivo prospetta censure di merito con riguardo alla determinazione della pena, rispetto alla quale non si riscontrano vizi logici o giuridici nelle argomentazioni della Corte territoriale, come tali insindacabili in sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Cons liere este