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Ordinanza — n. 27312/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible factual review and procedural timing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27312/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the factual reconstruction and evidence evaluation reserved for the trial court. The appellant failed to provide sufficient documentation for alleged evidence distortions, and the legal qualification of the theft was deemed correct based on established facts. Although the crime's prosecutability changed to require a private complaint after the decision, the inadmissibility of the appeal precluded examining this procedural condition, resulting in a dismissal and cost award.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain impermissible criticisms of the trial court's factual findings and evidence evaluation, and where the change in prosecutability to private complaint occurs after the judgment, the prior inadmissibility prevents reviewing the new procedural requirement.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual review private complaint procedural timing judicial finality evidence evaluation costs award domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
d.lgs. n. 150/2022
Quanto alla procedibilità del reato, si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMA MAURIZIO nato a ROSSANO il 25/11/1980 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

89)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Maurizio Roma avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto a lui ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente ricostruito il fatto e ravvisato, sulla scorta degli elementi indicati, la sicura consapevolezza del prevenuto di operare su un terreno diverso da quello di cui aveva comprato il taglio; gli invocati travisamenti di prova sono stati dedotti dal ricorrente senza allegare la documentazione rilevante, rivelandosi in tal modo privi del requisito dell'autosufficienza; il ragionamento sulla qualificazione giuridica del fatto appare inappuntabile, essendo stato accertato l'impossessamento della refurtiva da parte dell'imputato, sia pure per un breve periodo; appaiono prive di illogicità e corrette in diritto anche le argomentazioni spese per escludere l'art. 131-bis cod. pen. e l'art. 62, n. 4, cod. pen., sulla base di apprezzamenti di merito insindacabili nella presente sede di legittimità.

Quanto alla procedibilità del reato, si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso.

Nella specie, la sentenza impugnata è stata emessa il 27.10.2022, mentre il nuovo regime di procedibilità introdotto dalla c.d. "riforma Cartabia" è entrato in vigore successivamente, segnatamente il 30.12.2022. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa