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Ordinanza — n. 27311/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to fact-based complaints lacking critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27311/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the defense raised fact-based complaints without critically analyzing the lower court's arguments. The appellate court had rejected the claim of missing psychological elements for the crime and denied mitigating circumstances based on a prior conviction. The court ruled that such factual disputes belong to the trial level and do not constitute grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.: Appeals to the Supreme Court must be limited to legal violations and require a critical analysis of the lower court's reasoning, not merely a different factual assessment or unbalanced weighing of mitigating factors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints cassation lack of critical analysis mitigating circumstances balance prior conviction relevance rinuncia al reddito reddito dei genitori reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
115/2002 (euro 1.140,00 dichiarati, a fronte di euro 18.660,00 percepiti, in Castrovillari il 24/6/2015); ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod.
Art. 133, cod. pen.
pen., con motivazione, dunque, del tutto congrua, secondo i parametri legali di cui all'art. 133, cod.
Art. 616 c.p.p.
Corte cost. 186/2000
pen.; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
pen.; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ROSALBA STEFANIA nato a LONGOBUCCO il 09/10/1974 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di MARINO Rosalba Stefania ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato quella del Tribunale di Castrovillari di condanna per il reato di cui all'art. 95 d. P. R. 115/2002 (euro 1.140,00 dichiarati, a fronte di euro 18.660,00 percepiti, in Castrovillari il 24/6/2015); ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., avendo la difesa dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'asserito, mancato accertamento dell'elemento psicologico del reato, articolando la censura in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, trattandosi di doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la Corte distrettuale dato conto della infondatezza della ricostruzione difensiva, con un ragionamento che, siccome scevro da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (avendo i giudici valorizzato, ai fini della sussistenza del dolo, l'esercizio della potestà dei genitori sui percettori di alcuni dei redditi omessi e titolarità dell'azienda agricola che aveva percepito i contributi ARCEA), deve ritenersi estraneo al vaglio di legittimità, essendosi la difesa limitata a opporre la sua diversa valutazione, proponendola a questo giudice come più corretta; che, parimenti, quanto al giudizio di bilanciamento, i giudici di merito hanno giustificato il diniego della prevalenza delle attenuanti alla stregua del dato che l'imputata era gravata da una precedente per violazione dell'art. 388, cod. pen., con motivazione, dunque, del tutto congrua, secondo i parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen.; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La pre den e Gabriella Cappello Donate