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Ordinanza — n. 27310/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of merits arguments without new critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27310/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Sheshi Asije inadmissible. The appellant argued for a different interpretation of the evidence regarding the theft with snatching conviction, but the defense merely repeated arguments already critically examined by the appellate court. The court ruled that without a new substantive analysis of the essential content of the appeal, the request fails under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already critically examined in the judgment under appeal without providing a new substantive analysis of the essential content of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of arguments critical analysis evidence interpretation theft with snatching procedural dismissal censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Corte cost. 186/2000
253099-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
253099-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011
n. 44418 del 16/7/2013
252615; n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv.
sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019
257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv.
sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015
277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
sez. 6 n. 5465 del 4711/2020
265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep.
sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018
280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv.
sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012
273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHESHI ASIJE nato il 03/12/1987 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di SHESHI Asije ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato quella del Tribunale di Castrovillari di condanna della predetta per furto con strappo (in Castrovillari il 3/10/2014; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la difesa sostanzialmente riproposto censure correttamente esaminate in sede di merito, intese a sollecitare a questa Corte una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La pr e tè Gabriella Cappello Donate rranti e 1,C c"-497.-effi:' DE POSTI-