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Ordinanza — n. 27308/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic conviction for recidivism and denial of non-mention benefit as unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27308/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court correctly addressed the recidivism issue by considering the final administrative violation record. The appellant's arguments regarding the denial of the non-mention benefit were deemed generic and lacking specific comparison with the lower courts' reasoning on sentencing needs and behavioral factors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 116 cod. strad.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court properly applies the rule that administrative violations definitively ascertained within a two-year period constitute recidiva, and when generic censure on the non-mention benefit fails to contrast with the specific factual and behavioral elements considered by the territorial judges.

Parole chiave

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recidiva nel biennio beneficio della non menzione inammissibilità ricorso contravvenzione stradale spese processuali guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici

Disposizioni normative citate

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Art. 116 cod. strad.
8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod.
Art. 131 bis cod. pen.
272209-01); che, con riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016 n. 8
270707-01, in cui si è precisato che l'art. 5 d.
Corte cost. 186/2000
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

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sez. 4, n. 27504 del 26/4/2017, P., Rv. 270707-01
n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, Rv. 272209-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOFFREDI EMANUELE nato a ROMA il 23/01/2000 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di LEOFFREDI Emanuele ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Velletri di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116 codice strada (in Pomezia il 29/12/2020, con la recidiva nel biennio, come da accertamento del 12/7/2020); ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati, quanto alla recidiva avendo la Corte d'appello dato conto della definitività del verbale di accertamento della precedente violazione amministrativa, non risultando alcun atto d'impugnazione nel termine di legge, né allegazioni difensive in contrario, essendo emerso peraltro che il 26/1/2021 il verbale fu trasmesso alla Prefettura per l'iscrizione a ruolo (sul punto, sez. 4, n. 27504 del 26/472017, P., Rv. 270707-01, in cui si è precisato che l'art. 5 d.

Igs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. - penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio" - ha stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio; n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, Rv. 272209-01); che, con riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen. e al diniego del beneficio della non menzione, le censure sono del tutto generiche e difettano del necessario confronto con quanto argomentato dai giudici territoriali sia per ritenere il bisogno di pena che per non riconoscere il beneficio invocato (patente di guida mai conseguita, autovettura priva di copertura assicurativa, distanza ravvicinata dalla precedente violazione e comportamento tenuto al momento dell'accertamento di PG, avendo l'imputato tentato di darsi alla fuga, costringendo gli operatori a breve inseguimento); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La pr id:nte Gabriella C