Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded claims against a properly motivated theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giantommaso Carbone manifestly unfounded and inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment finding him guilty of theft based on evidence of possession of coins near the crime scene. The court upheld the conviction, noting the lower court's reasoning was sound and the denial of the statutory mitigation was a matter of substantive merit review, which is beyond the scope of this jurisdictional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the contested decision is properly motivated and free of logical-legal defects, as the assessment of mitigating circumstances based on the gravity of the offense falls within the substantive merit review of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE GIANTOMMASO nato a PAOLA il 18/02/1972 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Giantonnmaso Carbone avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi dedotti sono manifestamente infondati, atteso che la responsabilità del prevenuto per il furto delle monete è stata desunta dal fatto che il prevenuto veniva sorpreso - poco dopo il fatto ed in prossimità del luogo di commissione del delitto - nel possesso di numerose monete, per un quantitativo compatibile con l'incasso dell'esercizio commerciale oggetto di furto; l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.
è stata motivatamente negata in ragione della rilevante entità della somma oggetto di sottrazione, secondo una ponderata valutazione di merito, 'insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Con liere estensore Il Pre